Approvato in Consiglio dei Ministri il ddl: si tiene conto della scarsità di risorse. Scudo penale per i medici, punibilità solo per colpa grave
Punibilità dei medici solo per “colpa grave”, tenendo conto anche del contesto operativo e della “scarsità delle risorse umane e materiali disponibili”. Bisogna comprendere cosa si intende per colpa grave.
Cosa prevede il disegno di legge delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie?
Pare che il disegno di legge presentato in Consiglio dei ministri era molto atteso dalla categoria, dopo lo slittamento del provvedimento avvenuto nell’ultimo Cdm prima della pausa estiva.
Responsabilità medica e buone pratiche
Si introduce così in maniera strutturale, come molti pensano il cosiddetto scudo penale per i medici, già previsto durante la pandemia di Covid-19. “Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto – si legge nel testo del ddl in entrata al Cdm – è punibile solo per colpa grave”.
Nel DDL si precisa inoltre che “nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza”.
I punti critici del decreto “scudo penale per i medici”
Le criticità e le cose non chiare nel decreto sono molte. Innanzitutto, non è chiaro cosa sarà considerata colpa grave del medico e cosa invece non lo sia.
Ciò che chiarisce di poco le perplessità è – si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze….. Tale passaggio fa pensare a un tentativo di ridimensionamento della responsabilità medica. Il decreto introduce attenuanti, che possono esserci in situazioni di emergenze. Bisogna considerare che già oggi, denunciare un errore medico o un caso di malasanità non è facile. Infatti, è necessario dimostrare il nesso causa effetto. Inoltre, va accertata la responsabilità del medico o della struttura sanitaria, l’eventuale negligenza, che la cura non era appropriata, che la diagnosi è stata errata o tardiva e cose del genere. Ciò dimostra, che oggi la legge al riguardo già è abbastanza astringente nei confronti dei pazienti, tanto che molti rinunciano a denunciare.
Questo decreto arriva in un periodo in cui l’emergenza sanitaria sta diventando normalità. I pazienti in tutto lo stivale, lamentano scarsità di strutture e di personale medico, lunghe liste d’attesa e fondi pubblici insufficienti destinati alla sanità. In tale contesto un decreto salva medici, forse è inopportuno.
Si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane ecc. – Cosa significa? Forse che per colpa di mancanza di fondi, di personale, di carenze, limitatezze, un paziente non debba ricevere cure adeguate o che per difetto di altri dovrebbe morire?
Decreto scudo penale medici: Cosa cambia?
L’ articolo 590-sexies, attualmente in vigore stabilisce che un esercente la professione sanitaria non sia punibile per lesioni o omicidio colposo “nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia”. La normativa vigente, inoltre, prevede che la responsabilità del medico non è invece esclusa “nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di negligenza o imprudenza”.
La bozza prevede che nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose, l’esercente la professione sanitaria sia “punibile solo per colpa grave” nel caso in cui si sia attenuto “alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” o “alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Dal punto di vista del risarcimento economico nulla cambia, perché si potrà sempre agire in sede civile.
Fonte: Ansa
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