Superbonus: Cosa cambia e i controlli contro le truffe

Supebonus: Cosa cambia, tutte le novità sul visto di conformità e l’asseverazione.  Le verifiche sui bonus edilizi saranno sia ex ante che ex post

Nuove regole e stretta sui controlli per contrastare le frodi. Sui bonus edilizi arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con una nuova circolare. Le modifiche principali riguardano due documenti necessari per usufruire del superbonus 110%: il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi, obbligatori (seppur con modalità differenti) anche per bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus.

Il visto di conformità è il documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il superbonus 110%

Con tale documento si certificano i presupporti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato dopo la trasmissione telematica di tutti i documenti e rappresenta la congruenza tra quanto utilizzato e quanto previsto dalla normativa. L’asseverazione tecnica, invece, è il documento da allegare alla richiesta del superbonus nel momento in cui si invia telematicamente la pratica all’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Viene rilasciata da un tecnico abilitato (un geometra, un ingegnere o un architetto) e dimostra il possesso di tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus e la congruità delle spese sostenute.

Le nuove regole per il superbonus 110%

La prima novità riguarda l’obbligo del visto di conformità. Il documento per il superbonus, necessario anche nel caso in cui l’incentivo sia utilizzato come detrazione in dichiarazione (e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura), non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Per tutti gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus, invece, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, e certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori (in sostanza, il rispetto dei costi massimi).

Due precisazioni sulla fase di comunicazione dei documenti:

  • L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021;
  • Le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, inoltre, non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.

Superbonus: I controlli

Nella circolare emanata dopo il decreto antifrodi del governo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i controlli sui bonus edilizi saranno sia ex ante che ex post, prima e dopo la presentazione della domanda per accedere al beneficio fiscale. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se dovesse emergere un determinato profilo di rischio.

Il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di trenta giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge. L’auspicio è che le verifiche antifrode possano rappresentare una maggiore tutela per tutti i soggetti coinvolti, e non un ulteriore carico di adempimenti che ostacolerebbe la fruizione delle agevolazioni.

Fonte: Today

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