David di Michelangelo: Una sentenza del Tribunale di Firenze per la prima volta dichiara l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali come espressione del diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione
Non si può usare senza autorizzazione l’immagine del David di Michelangelo, tanto più per fare pubblicità, perché fa parte dell’immaginario collettivo della Nazione da considerare un bene tutelato e disciplinato – Queste sono le motivazioni il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali e condannato una casa editrice che ha riprodotto su una rivista il corpo del David con la testa di un modello, svilendo così l’alto valore simbolico del capolavoro di Michelangelo.
Il danno patrimoniale
I giudici hanno così riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del David ha – determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in 20.000 euro così come da tariffario del museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in 30 mila euro, poiché la società editoriale con la tecnica lenticolare -ha maliziosamente accostato l’immagine del David a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale.
L’immagine del David di Michelangelo non potrà più essere utilizzata senza autorizzazione, soprattutto a scopi pubblicitari, perché fa parte dell’immaginario collettivo di una Nazione. Con una sentenza storica, il Tribunale di Firenze sancisce il diritto all’immagine dei beni culturali, che vanno tutelati soprattutto nel caso di riproduzioni non autorizzate a fini commerciali.
La sentenza dà ragione alla Galleria dell’Accademia, che si era rivolta ai giudici per contestare la pubblicazione di un’immagine del David sulla rivista di una casa editrice, e apre interrogativi sull’utilizzo della Venere del Botticelli nella campagna Open to Meraviglia, oggetto di recenti polemiche.
Danno all’immagine
Per la prima volta nella storia è sancito da una sentenza il danno all’immagine per un bene culturale. In generale, questo danno riguarda casi specifici riferiti a persone o personalità. Il danno all’immagine, infatti, è quello che lede la reputazione e l’identità personale di un individuo. Si tratta dell’insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
Il danno all’immagine è un tipo di danno molto complesso, perché riguarda in particolare i rapporti sociali. Per cui, da un punto di vista legale la sentenza di firenze potrebbe sembrare all’apparenza una forzatura legale.
In particolare, gli articoli che fanno riferimento al diritto all’immagine sono i seguenti:
- Art. 2 : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
- Art. 3 : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
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