Il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 2011 ha introdotto molte novità in materia condominiale. La legge 220/2012 tenta di riconoscere maggiori diritti e di tutelare con maggio efficacia chi vive in un condominio.
Le novità principali della nuova normativa condominiale – Riforma del condominio
La principale novità introdotta dalla normativa condominiale è quella che riguarda la figura dell’amministratore di condominio (obbligatorio in condomini con più di otto appartamenti), che deve possedere determinati requisiti: essere in possesso di un diploma, aver superato un corso di formazione professionale e frequentare aggiornamenti periodici, ha l’obbligo di depositare su un conto bancario o postale le somme derivanti dal pagamento delle rate condominiali. L’amministratore che non adempie ad uno solo dei suoi obblighi può essere revocato anche da uno solo dei condomini. L’avviso di convocazione di assemblea deve essere inviato in forma cartacea o con fax, raccomandata e pec. Nei condomini è possibile avere animali domestici, purché si rispettino le ordinanze del Ministero della salute (pulizia, guinzaglio, museruola.
Condominio: le parti in comune
La riforma di condominio che ha modificato il nuovo testo dell’articolo 1117 del codice civile ha introdotto le nuove parti comuni:
- Suolo dove l’edificio sorge , le fondazioni, pilastri, muri maestri;
- Lastrico solare, tetti;
- Portoni e cancelli,
- Scale;
- Spazi interni fra i cancelli e l’interno dell’edificio;
- Portici e anditi (passaggi per accedere agli appartamenti e alle parti comuni, come garage ecc.);
- Cortili e aree destinate al parcheggio;
- Facciate;
- Ascensori;
- Impianti idrici, gas, elettrici, fognari, ricezione radio e tv ;
Per quanto riguarda le parti comuni nella nuova normativa condominiale, il nuovo articolo 1118 dà disposizioni riguardo ai “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” e afferma che il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. L’articolo continua: il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.